ERP - Direttiva Europea

DIRETTIVA EUROPEA ErP

Dal 26 settembre 2015 entra in vigore la Direttiva Europea ErP. ErP è l’acronimo di “Energy related Products” ovvero prodotti connessi all’utilizzo dell’energia ed è l’abbreviazione che identifica la Direttiva Europea ErP 2009/125/CE, definita dalla CEE con l’intento di ridurre il consumo energetico dei prodotti mediante progettazione ecocompatibile.

I regolamenti emanati prevedono che tutti i prodotti destinati al riscaldamento e/o alla produzione di acqua sanitaria, con potenza termica nominale inferiore o pari a 70 kW, siano immessi sul mercato con una etichetta energetica che ne evidenzi la classe di efficienza. Il regolamento prevede l’obbligatorietà, dal 26 settembre 2015, della presenza dell’ etichetta energetica per l’immissione del prodotto dalle fabbriche verso il mercato.

Tutti i prodotti precedentemente immessi sul mercato possono essere regolarmente commercializzati anche se privi di etichetta energetica. Sono state previste diverse etichette energetiche sulla base dell’impiego del generatore utilizzato: per il riscaldamento da A++ a G; per la produzione di acqua sanitaria da A a G. Per i prodotti la cui efficienza di trasformazione è influenzata dalle condizioni esterne, quali i prodotti a pompa di calore, il dato di efficienza è riportato per la fascia climatica media. I regolamenti europei hanno previsto anche la creazione di una etichetta di sistema nel caso si realizzi un impianto in cui operino diversi apparecchi, componenti e controlli. Questa etichettatura, grazie alle combinazioni dei dati dei diversi elementi utilizzati nell’impianto, consentirà di realizzare sistemi in grado di raggiungere classi di efficienza anche superiori a quelli dei singoli generatori.

Sempre a partire dal 26 settembre 2015, per i prodotti destinati al riscaldamento e combinati, scatterà l’obbligo del superamento di specifici limiti di efficienza stagionale. Queste soglie saranno valide su tutto il territorio della Comunità Europea per i prodotti con potenza termica nominale uguale o inferiore a 400 kW ed impediranno l’immissione sul mercato dei prodotti meno efficienti.

Anche per questo obbligo, vale la regola che ciò che è stato precedentemente immesso sul mercato potrà essere regolarmente commercializzato dalla catena distributiva. I serbatoi di acqua primaria per uso riscaldamento saranno soggetti al rispetto di una classificazione energetica basata sulla dispersione termica. Tutti gli accumuli sanitari sino a 2000 litri saranno vincolati al rispetto della classificazione energetica, mentre per gli accumuli sino a 500 litri vi sarà anche l’obbligo dell’etichettatura energetica. Oltre ai limiti minimi di efficienza, per le pompe di calore per il riscaldamento dell’ambiente e per gli apparecchi misti, sono stati previsti dei limiti di emissione sonora specifici sia per le unità all’esterno dell’abitazione che al suo interno. Per gli scaldacqua, siano essi a gas, a pompa di calore o solari, il costruttore dovrà indicare sull’etichetta energetica il profilo di carico che il prodotto è in grado di asservire. Ad ogni profilo di carico corrisponde uno specifico limite minimo di efficienza da rispettare.

Il percorso non si concluderà con l’attuazione degli obblighi previsti a partire dal 2015, ma la Comunità Europea ha già messo in atto ulteriori step che scatteranno nel 2017 e nel 2018 per rendere più restrittivi i requisiti minimi, sia in termini di classi energetiche che di efficienza. Sylber, seguendo con i propri tecnici lo sviluppo dei regolamenti sin dalla loro genesi, garantisce già oggi un’offerta di prodotti in grado di collocarsi al vertice delle classi energetiche, così come il superamento dei limiti di efficienza energetica stagionale.







1 Classe di efficienza energetica del riscaldamento*
2 Classe di efficienza energetica del sanitario*
3 Livello di potenza sonora*
4 Potenza termica nominale*

(*) I valori e le classi possono differire in funzione del modello


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